Chi sono i Fruitori di Cannabis?

I consumatori dei molti derivati, legali e non, della pianta di Cannabis Sativa L. sono una vera e propria “minoranza di genere” (Art.3 della Costituzione della Repubblica Italiana). Loro fruiscono dei servizi terapeutici che i cannabinoidi apportano al nostro sistema endocannabinoide (Art.32) e nel migliorare la personalità (Art.2).

Da decenni in Italia si perseguita questa “minoranza di genere” che ha come unica colpa (forse genetica) di usare la Cannabis per migliorare la qualità della propria vita (Art. 32). Queste persecuzioni hanno limitato la libertà di questi cittadini e lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (Art. 9) sulla canapa.

I fruitori sono una “razza”, distribuita su tutto il pianeta, parlano una “lingua” con termini che pochi cittadini conoscono (es: Terpeni, Flavonoidi, Cannabinoidi, Indica, Sativa, ecc…) credono religiosamente che la pianta possa donargli dei frutti che collaboreranno a migliorare la personalità e la qualità della vita. Purtroppo questi cittadini, causa le norme vigenti spesso incostituzionali, non hanno la libertà di manifestare la propria opinione (Art.21) politica: esporre un logo riconoscitivo tipo la foglia o il solo nominare i molti nomi (Canapa, Ganja, Marijuana, ecc..) provocherebbe il campanello d’allarme di chi applica la legge….

Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Anche con l’inasprimento della legge (Fini-Giovanardi), i fruitori restano e resteranno consumatori di infiorescenza di canapa, questa è la loro condizione personale e sociale. I consumatori inoltre si aggregano generando comunità “ove si svolge la sua personalità” (anche con cessione di piccole quantità da degustazione).

Art. 2 – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

La cosiddetta “Prevenzione del danno” per la cannabis e i suoi derivati, è riconosciuta nel “Consumo Consapevole”, con particolare attenzione alle varietà usate, la qualità dell’infiorescenza, ecc… Questo si traduce in “Coltivazione ad uso personale” questa azione, concorre (art. 4) a ridurre il traffico illegale di sostanze, concorre a ridurre gli introiti alla criminalità, concorre ad eliminare la cogestione dei mercati delle diverse sostanze.

Art. 4 – ……
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Anche se gli atei non si riconoscono in una Religione che usa la cannabis, i cannabinoidi danno un ottimo apporto spirituale e introspettivo a chi ne fruisce.

Oggi sappiamo che la pianta di canapa ha un’importanza strategica per un futuro eco-sostenibile del nostro paese, purtroppo il proibizionismo ne ha limitato lo “sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”; dal 1920 quando eravamo il primo produttore mondiale oggi ci ritroviamo ad essere tra gli ultimi paesi per produzione e qualità della canapa.

Art. 9 – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

LE PERSECUZIONI DEI CONSUMATORI

Quasi a tutti i Consumatori di Marijuana è capitato essere fermato da un publico ufficiale e subire un’ispezione o perquisizione personale immotivata.

Art. 13. – La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge…
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Quante ispezioni sono state eseguite, senza il mandato di perquisizione, per presunzione di detenzione o coltivazione a fini di spaccio, poi sentenziate uso personale.

Art. 14. – Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15. – La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

309/90 l’Art. 79. comma 1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e’ punito….. Il Consumo non è reato penale.

Art. 18. – I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

I cannabinoidi migliorano la qualità della vita (come definito dal Organizzazione mondiale della sanità WHO) la tutela della salute passa per la tutela della qualità della vita.

Art. 32. – La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Domanda: sono i succitati nostri diritti? Possiamo rivendicarli?

Art. 24. – Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

testo di Markab Mattossi

depositato presso le due camere del Parlamento della Repubblica italiana

dichiarazioni spontanee di Markab Mattossi