Il 24 maggio 2018 alle ore 8:15 del mattino nel comune di Roma, vengo svegliato dal suono del campanello. Vedo dal videocitofono due Carabinieri in divisa, contemporaneamente altri tre ufficiali in borghese controllavano il retro della casa. Mi vesto, con crescente preoccupazione varco l’uscio di casa, mi reco al cancello e lo apro, tenendolo socchiuso con il piede per avere uno scambio dialettico riguardo le motivazioni che li avevano portati a me. Loro mi chiedono di poter entrare per un controllo, di rimando chiedo di poter visionare il mandato di perquisizione e loro pur ammettendo di non averlo con se, pretendono comunque di entrare facendo riferimento all’Art. 41 del Reggio Decreto 773/1931 (modificato dal Art. 103 della legge 309/90);
“… gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunci…”
Provo a chiedere di poter visionare le “prove” del legittimo sospetto che gli permetterebbero di entrare in una proprietà privata (vedi sentenza n.48552 del 18 novembre 2009-VI sezione PENALE):
“…la polizia giudiziaria non può procedere d’iniziativa ad una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi e munizioni ai sensi dell’art. 41 r.d. n. 773/1931 sulla base di un mero sospetto, ma esclusivamente in presenza di un dato oggettivo certo…”