Lo stato delle leggi sulla Cannabis in Italia dopo il Corona Virus

ciao a tutti,

Siamo tutti reduci da limitazioni che stanno ledendo le nostre libertà dovute al CoronaVirus, l’occasione per tutti i cittadini di provare sulla propria pelle cosa sia il Proibizionismo e di poter sperimentare una sorta di “Arresti Domiciliari” conseguenti proprio alle limitazioni delle libertà personali.

Questo periodo mi ha insegnato moltissime cose tra queste ho capito l’importanza dell’autodeterminazione delle singole persone e delle diverse comunità che compongono la società (art.2 della costituzione) … oltre all’ipocrisia dimostrata dalle Forze dell’Ordine nell’applicare la Legge o meglio d.P.C.M. Incostituzionale, senza nessuna capacita nel valutare le situazioni potenzialmente pericolose da quelle totalmente innocue.
Scusate ma questa premessa è importante per capire a fondo il concetto che segue.

 

In Italia il cittadino poteva circolare durante la pandemia del Covid-19?

  • senza giustificato motivo non era possibile muoversi per il territorio italiano o comunale.
  • Probabilmente si, anche senza giusta causa, lo stabilirà un giudice in primo o secondo grado … poi la corte d’appello …. poi la corte di Cassazione …. eventualmente poi lo chiediamo alla corte costituzionale e alla corte dei diritti del uomo;
  • viste le molte denunce formulate dalle FFOO per futili motivi la politica potrebbe fare una sanatoria o un amnistia, per non intasare i tribunali;

Tutte le risposte sono valide, perché leggi e decreti non sono atti finiti ma possono e devono essere completati e corretti dalle sentenze emesse dai giudici per completarle. Questi possono operare solo ed esclusivamente se vengono inoltrate delle denunce; se ciò non accade, la legge non trova una sua definizione e viene presa in considerazione l’interpretazione più restrittiva.

Questo, spero vi faccia capire quanto complicato sia poter interpretare la legge e la giurisprudenza italiana. Se leggiamo tra le righe si intuisce come il cittadino, che ha rivendicato la sua autodeterminazione nell’uscire di casa, si sarà preso una denuncia, la quale probabilmente verrà annullata dal giudice, ma ha potuto esprimere la propria personalità sodisfacendo i bisogni primari come menzionato nella Costituzione italiana (art. 2, art. 3, ecc…).

Se per noi la coltivazione della cannabis è veramente importante al punto di essere parte della nostra personalità, i Padri costituenti ci insegnano che questa libertà personale va rivendicata, con buonsenso e organizzazione, come ci hanno insegnano i Partigiani. Pertanto aderire oggi alle varie disobbedienze civili è giusto e costituzionale, ma non speriamo che non ci siano martiri come è sempre avvenuto in tutte le guerre.

La legislazione sulla cannabis:

  • La legge quadro (di riferimento) è il d.P.R. 309/90 che vieta ogni utilizzo e coltivazione della Cannabis …
  • Ci sono alcune deroghe previste dalla legge con modifiche successive:
    con il Referendum del 1993 il Popolo Sovrano ha sancito che non deve essere perseguita penalmente la detenzione per il consumo personale;
  • sucessivamente con il decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2007 viene derogato l’uso e l’importazione della Cannabis Medica oggi venduta nelle Farmacie Galeniche;
  • 12 febbraio 2014 data importantissima, la Corte Costituzionale sancisce incostituzionalità del decreto legge detto: Legge Fini Giovanardi;
  • la Corte di #Cassazione con sentenza 52104/14 il 15 dicembre 2014 sancisce la liceità dell’uso di gruppo di uno spinello;
  • sempre la Corte di Cassazione il 24 gennaio 2015 ci tiene a precisare che la #Coltivazione di Cannabis è sempre reato (cass. 51497/13);
  • Con sentenza n° 36037/17 la Corte Suprema di Cassazione ha sancito che la coltivazione non è reato se le piante non hanno tasso drogante (in fase vegetativa);
  • il Senato approva la legge 242/2016 sulla #Canapa e #Cannabislight legge che contempla l’uso florovivaistico e di conseguenza permette la #libera circolazione ed #esposizione di #piante di Cannabis #Sativa L. che abbiano un contenuto di delta-9-tetraidrocannabinolo inferiori ai limiti di legge (diciamo* #THC<0,5% per tradizione giuridica);
  • arriviamo al ultima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che (va contro alla precedente sentenza cass.: 51497/13) sancisce che: NON costituiscono reato le attività di #coltivazione di #cannabis in minime dimensioni svolte in forma domestica.

Mi posso permettere di dire, che in Italia una legge sugli stupefacenti non esiste, tutto ciò ad oggi risulta una grande accozzaglia di sentenze che possono venire applicate in base alla discrezione e alle competenze dell’avvocato difensore.

Tutto questo si può riassumere con:

  • sei un consumatore di cannabis, tieni il numero del tuo avvocato sempre a disposizione non si sa mai, solo lui potrà dimostrare la tua innocenza e buonafede nel consumare cannabis.
  • non passare mai uno spinello ad un minorenne (appoggialo nel posacenere …)
  • puoi fumarti le canne a patto che: se ti fermano dici che non lo farai mai più … o dichiara la tua patologia medica.
  • se fumi con gli amici dichiara sempre che è uso di gruppo e avete acquistato tutti assieme il prodotto da consumare.
  • Non puoi guidare sotto effetto di sostanze stupefacenti (3-5 ore), se le analisi rivelano del THC è perché hai assunto cannabis nei giorni precedenti; Se commetti un incidente stradale con feriti … trovati il miglio avvocato, non sarà facile uscirne.
  • cerca di non dividere mai in dosi la sostanza che detieni, altrimenti rischi accusa di spaccio.

Ora passiamo alla coltivazione:

  • puoi coltivare tutta la canapa che vuoi senza dover dichiarare nulla, devi solo stare attento a non produrre THC;
  • puoi coltivare la Cannabis (potenzialmente ad alto contenuto di THC) se tenuta in fase vegetativa (18-20 ore di luce) in modo che non fiorisca e non produca THC;
  • Se vuoi lottare per i tuoi diritti, aderisci ad una delle molte iniziative di dissobedienza Civile in atto (cerca quelle con tutela legale) e coltiva un numero limitato di piantine;
  • se vuoi coltivare cannabis liberamente, non farti beccare …. se succede devi essere pronto pagare un avvocato che lotti per i tuoi diritti.

…. Oggi che hai provato sulla tua pelle per soli 2 mesi gli arresti domiciliari, sei pronto a disobbedire la legge per rivendicare il tuo diritto all’autodeterminazione e all’auto-produzione della Cannabis, per l’ottenimento del fitocomplesso utile al completamento del tuo sistema endocannabinoide? ….

Comunicato stampa Cannabis Social Forum

Alla cortese attenzione di:

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo

Ministero della Salute

Ministero degli Interni

Ministero di Grazia e Giustizia

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ufficio della Presidenza della Repubblica

 

Oggetto: Comunicato stampa Cannabis Social Forum

 

A seguito dei sequestri di prodotti derivati dalla pianta della canapa avvenuti negli ultimi mesi in tutta Italia, il settore canapicolo italiano si è coordinato, radunando tutti gli esponenti della filiera nazionale: associazioni, produttori, commercianti, legali, ricercatori e politici.

Roma, il giorno 22 dicembre si è tenuto il più grande incontro di esponenti del settore Cannabis Sativa L.: i protagonisti si sono confrontati sulle contrastanti interpretazioni istituzionali, per sopperire alla mancanza di una chiara e univoca regolamentazione.
È nato il CANNABIS SOCIAL FORUM per rispondere alle esigenze di una realtà attiva fin dal 1998. Questo primo raduno, grazie al prezioso contributo di tanti soggetti a vario titolo implicati, è stato testimonianza del quadro italiano del settore canapicolo ed è stato integralmente ripreso da Radio Radicale.

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Relazione annuale sulla Cannabis Terapeutica anno 2018

2014

Prima di intraprendere il programma Nazionale di Cannabis ad uso medico si era stimata la spesa di 1 milione di euro che sarebbero serviti per la produzione di 400 kg/anno

ilfattoquotidiano.it

2015

Nel novembre 2015 viene votato il famoso Decreto Cannabis Terapeutica Lorenzin 9-11-2015

2016

Per attuarla quest`anno è stato stanziato un investimento di 1 milione di euro: fondi che consentiranno di produrre fino a 400 kg di cannabis medica. 

radicali.it

2017

Decreto legge 148/17 come convertito dalla legge n. 172, 4 dicembre 2017In continuità con il percorso già intrapreso dal Ministero della salute e dal Ministero della Difesa per assicurare la produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, si è previsto un apposito finanziamento (a carico del bilancio del Ministero della Salute) di 2,3 milioni di euro per lo Stabilimento suddetto.

Un fondo che sarà utilizzato per realizzare nuove serre ed incrementare la produzione della cannabis ad uso terapeutico andando incontro all’aumento della domanda dei pazienti.

Anche altri soggetti, oltre allo Stabilimento farmaceutico militare di Firenze, potranno essere autorizzati a produrre cannabis a fini terapeutici sotto il controllo di Aifa e secondo i criteri GMP, in linea con quanto previsto anche dal Ddl cannabis già approvato dalla Camera.

www.quotidianosanita.it

Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico (articolo 18-quater).

Nonostante nel 2014 l’erogazione di 1 milione di euro avrebbe dovuto garantire una produzione di 400 kg anno di cannabis medicinale, a fine 2018, possiamo solo notificare come con una manovra che dura da oltre 4 anni non si è ancora assicurata la continuità terapeutica ai pazienti in cura, e triplicando le spesa iniziale dopo 4 anni dall’avvio del progetto la produzione totale di Firenze è forse arrivata ad produrre il 25% di quello che sarebbe stato previsto per il suo primo anno di vita.

Riepilogo:

3,3 milioni di euro certificati (che con le ultime manovre sorpasseranno ai €5.000.000) direzionati all’Istituto Chimico Farmaceutico militare di Firenze, con lo scopo di avviare una produzione italiana. Solo dopo anni è forse giunta a un livello di produzione di 100 kg/anno di infiorescenze. Solo dopo diverse difficoltà e ritardi la produzione italiana è divenuta realtà. Nel gennaio 2017 vengono erogati i primi lotti di Fm2 come sostituto del Bediol (cannabis terapeutica olandese con un rapporto 1 / 1 di THC e CBD). Purtroppo 3 tentativi sono stati fallimentari per la produzione della FM19 , che sarebbe dovuto essere un sostituto del Bedrocan, (la cannabis che maggiormente importiamo dall’Olanda con un THC tra il 19 e il 22%).

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Chi sono i Fruitori di Cannabis?

I consumatori dei molti derivati, legali e non, della pianta di Cannabis Sativa L. sono una vera e propria “minoranza di genere” (Art.3 della Costituzione della Repubblica Italiana). Loro fruiscono dei servizi terapeutici che i cannabinoidi apportano al nostro sistema endocannabinoide (Art.32) e nel migliorare la personalità (Art.2).

Da decenni in Italia si perseguita questa “minoranza di genere” che ha come unica colpa (forse genetica) di usare la Cannabis per migliorare la qualità della propria vita (Art. 32). Queste persecuzioni hanno limitato la libertà di questi cittadini e lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (Art. 9) sulla canapa.

I fruitori sono una “razza”, distribuita su tutto il pianeta, parlano una “lingua” con termini che pochi cittadini conoscono (es: Terpeni, Flavonoidi, Cannabinoidi, Indica, Sativa, ecc…) credono religiosamente che la pianta possa donargli dei frutti che collaboreranno a migliorare la personalità e la qualità della vita. Purtroppo questi cittadini, causa le norme vigenti spesso incostituzionali, non hanno la libertà di manifestare la propria opinione (Art.21) politica: esporre un logo riconoscitivo tipo la foglia o il solo nominare i molti nomi (Canapa, Ganja, Marijuana, ecc..) provocherebbe il campanello d’allarme di chi applica la legge….

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Nasce il Cannabis Social Forum a Roma

Dall’approvazione della legge 242/2016 in data 2 dicembre 2016 sono passati oramai più di 2 anni, il mercato della Cannabis Sativa L. è incrementato sopratutto grazie al comma “g” dell’Art. 2 della nuova legge, che apre questo settore alle “coltivazioni destinate al florovivaismo”. Purtroppo molto poco è cambiato per le istituzioni italiane, che continua a confondere la legale cannabislight con l’illegale marijuana, perseguitata da decenni in tutto il mondo.

Dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale n° 304 del 30 dicembre 2016, il Ministero della Salute, come sancito dall’Art. 5, avrebbe dovuto entro giugno 2017 adottare decreti attuativi per definire “i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti”. All’epoca c’era ancora il vecchio governo Renzi con Beatrice Lorenzin in qualità di Ministro della Salute che con la vecchia mentalità proibizionista, non aperta sulle evoluzioni scientifiche sulla cannabis e sui cannabinoidi, non avrebbe potuto che emanare regolamenti senza logica e magari basati su concezioni scientifiche vetuste e corrotte.

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Storie di ordinaria Burocrazia

Il 24 maggio 2018 alle ore 8:15 del mattino nel comune di Roma, vengo svegliato dal suono del campanello. Vedo dal videocitofono due Carabinieri in divisa, contemporaneamente altri tre ufficiali in borghese controllavano il retro della casa. Mi vesto, con crescente preoccupazione varco l’uscio di casa, mi reco al cancello e lo apro, tenendolo socchiuso con il piede per avere uno scambio dialettico riguardo le motivazioni che li avevano portati a me. Loro mi chiedono di poter entrare per un controllo, di rimando chiedo di poter visionare il mandato di perquisizione e loro pur ammettendo di non averlo con se, pretendono comunque di entrare facendo riferimento all’Art. 41 del Reggio Decreto 773/1931 (modificato dal Art. 103 della legge 309/90);

“… gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunci…”

Provo a chiedere di poter visionare le “prove” del legittimo sospetto che gli permetterebbero di entrare in una proprietà privata (vedi sentenza n.48552 del 18 novembre 2009-VI sezione PENALE):

“…la polizia giudiziaria non può procedere d’iniziativa ad una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi e munizioni ai sensi dell’art. 41 r.d. n. 773/1931 sulla base di un mero sospetto, ma esclusivamente in presenza di un dato oggettivo certo…”

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La Corte di Cassazione diventa Legislatore

Con udienza del 6 dicembre 2018 la Suprema corte di Cassazione (terza sezione), ha dovuto prende i panni del legislatore. Il Ministero della Salute (ex Ministro Lorenzin) è da più di un anno che con illecito commesso per mancanza di applicazione del Art. 5 della Legge 242/2016 sembra voglia volutamente ostacolare i lavori di integrazione di questa nuova economia basata sulla Cannabis Sativa L.

La suprema Corte (notizia di decisione 12/2018) per mano del presidente Grazia Lapalorcia, ha sentenziato che la commercializzazione dei prodotti derivati della coltivazione della Canapa è legale solo se rispettati tre punti fondamentali della legge 242/2016:

  1. Deve trattarsi di una delle varietà ammesse iscritte nel catalogo europeo delle varietà delle specie di piante agricole, che si caratterizzano per il basso dosaggio di THC.

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Limiti di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti

Finalmente il Ministero della Salute presenta la bozza del Regolamento recante limiti di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti.   con ben 15 mesi di ritardo su quanto stabilito dalla legge 242/2016 che imponeva la presentazione del decreto sui limiti del THC negli alimenti.

Ritengo la nuova bozza migliore rispetto a quella del precedente governo, si poteva osare un po’ di più sui limiti mg/kg e sui prodotti derivati ammessi al suso alimentare. sopratutto alla luce della lentezza con cui le istituzioni reagiscono ai nuovi mercati emergenti.

L’esclusione dell’infiorescenza di canapa da tisana e i bassi valori per gli integratori, escludono il CBD e tutto il fito complesso dal uso alimentare. Mi chiedo se queste mancanze non ci faranno tornare indietro di anni sul percorso emancipazione della canapa. la bozza del Ministero prevede in allegato la tabella:

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Biografia degl’interventi legislativi italiani in materia di stupefacenti

luglio 2015 articolo: Dolce Vita n°59

1923
Il primo intervento legislativo italiano in materia di stupefacenti fu la legge 396/1923Provvedimenti per la repressione dell’abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente” che puniva, con pene detentive brevi, la vendita, la somministrazione e la detenzione di tali sostanze da parte di persone non autorizzate nonché, con una multa, la partecipazione “a convegni in fumerie” (?!!) adibite all’uso di stupefacenti. Successivamente, la legge n.1145/1934 contenente “Nuove norme sugli stupefacenti” introdusse il “ricovero coatto” dei tossicomani in “case di salute”.

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